Il primo giudice è invece entrato nel merito delle domande di causa intese a ottenere un indennizzo di fr. 50’000.– complessivi per le molestie causate dal cantiere (domanda II del memoriale conclusivo), respingendole. Egli ha ritenuto che non erano state dimostrate in concreto né le molestie eccessive causate dal cantiere né gli inconvenienti lamentati dagli attori, ossia l’impossibilità di usufruire della casa e della piscina durante i lavori di costruzione sul fondo soprastante. Gli appellanti censurano tali conclusioni, rilevando che l’esistenza di immissioni rumorose e di detriti sul loro fondo era acquisita agli atti.