Non impedisce, in particolare, che violazioni di tali norme possano essere fatte valere – pregiudizialmente – davanti a un tribunale civile nell’ambito di un’azione intesa alla protezione della proprietà o del possesso. Non preclude al vicino, in sintesi, di far capo sia ai mezzi offerti dal diritto amministrativo (di opporsi cioè al rilascio del permesso di costruzione) sia a quelli garantiti dal diritto civile, quanto meno nella misura in cui le disposizioni cantonali sulle distanze abbiano carattere misto (Meyer–Hayoz, op. cit., nota 144 ad art. 685/686 CC con richiami, in specie alla nota 37 ad art. 680 CC;