5, pag. 2374 segg.) né dal rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, del 26 febbraio 1991. c) Il fatto che norme edilizie sulle distanze fra edifici siano contenute in ordinamenti di diritto pubblico ancora non implica, del resto la necessaria caducità della giurisdizione civile. Non impedisce, in particolare, che violazioni di tali norme possano essere fatte valere – pregiudizialmente – davanti a un tribunale civile nell’ambito di un’azione intesa alla protezione della proprietà o del possesso.