Il Pretore ha ritenuto che le domande fatte valere dagli attori per la costruzione del muro litigioso in violazione delle distanze di piano regolatore (domanda I dell’allegato conclusionale) sono irricevibili, poiché il giudice civile sarebbe incompetente a esaminare la conformità delle opere al piano regolatore comunale, la cui applicazione rientra nell’ambito del diritto pubblico. Egli è entrato nel merito delle domande solo limitatamente alla pretesa violazione degli accordi intervenuti fra le parti nel 1985. Gli appellanti contestano il giudizio di incompetenza, adducendo che il giudice civile può statuire su pretese derivanti dagli art. 679 e segg.