Preliminarmente vi è da rilevare che gli attori, pur avendo venduto in pendenza di causa, e precisamente nel 1990, il fondo oggetto del litigio, sono rimasti parti in causa, conformemente all’art. 110 CPC. 2. Il Pretore ha ritenuto che le domande fatte valere dagli attori per la costruzione del muro litigioso in violazione delle distanze di piano regolatore (domanda I dell’allegato conclusionale) sono irricevibili, poiché il giudice civile sarebbe incompetente a esaminare la conformità delle opere al piano regolatore comunale, la cui applicazione rientra nell’ambito del diritto pubblico.