– a titolo di indennizzo per le molestie subite durante il cantiere. Dal canto loro i convenuti, nell’allegato conclusivo del 26 gennaio 1993, hanno proposto l’integrale reiezione delle petizioni. D. Il Pretore, statuendo il 28 maggio 1993, ha respinto entrambe le petizioni e ha posto a carico degli attori la tassa di giustizia di fr. 8’000.– con l’obbligo di versare un’indennità per ripetibili di fr. 5000.– a __________ __________ e di fr. 15’000.– alla Comunione dei comproprietari della Residenza __________.