{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-113_1995-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17302&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "25e4a80fe1a2c246f0fa16b213c5d4b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:41", "Checksum": "e7df747a8f60c833933a2fd4fb4053f3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Non è contestato che durante la costruzione della Residenza __________ la proprietà __________ ha subito diversi danni. La caduta di sassi e pietrisco, avvenuta a più riprese, ha infatti provocato la rottura di beole, di mattonelle vetrate con danni anche all’interno dell’abitazione; la recinzione è stata divelta e la caduta di materiale terroso e pulviscolo ha causato disfunzioni al filtro della piscina (cfr. doc. B, C). Tutti i danni segnalati dagli attori, e che inizialmente formavano oggetto di una domanda a giudizio in petizione, sono stati risarciti in pendenza di causa dall’impresa generale __________ & __________, come esplicitamente ammesso dagli appellanti nelle conclusioni (pag. 3). Resta a giudizio la domanda forfettaria di un indennizzo per il mancato godimento della casa di vacanza e della piscina durante i lavori. Come giustamente rilevato dal primo giudice agli atti manca la benché minima prova al riguardo. Anzi, la copiosa documentazione relativa alla manutenzione bisettimanale della piscina sembra dimostrare che nonostante i lavori di costruzione sul fondo soprastante le installazioni sulla proprietà __________ siano sempre rimaste in funzione e agibili (cfr. doc. H ) e non risulta che la casa sia rimasta disabitata in quel __________ (doc. C6). D’altro canto l’istruttoria di causa è stata incentrata essenzialmente sulla violazione delle norme relative alle distanze di piano regolatore e invano si cercherebbero nell’incarto, peraltro complesso e voluminoso, informazioni sull’asserita inabitabilità della casa durante il cantiere. Le fotografie agli atti (doc. O) attestano i danni subiti dagli attori, ma non danno indicazioni sulla frequenza delle cadute di pietrisco, di materiale terroso e di polvere. Mancando elementi concreti sulla frequenza e l’importanza delle immissioni durante i lavori di costruzione non si possono seguire gli appellanti laddove asseriscono apoditticamente che le molestie eccedevano ciò che normalmente è tollerabile. L’art. 685 CC trova infatti applicazione solo quando gli effetti dell’intervento del costruttore eccedono quanto il vicino è tenuto a tollerare (DTF 119 Ib 334 consid. 5d pag. 347). Conformemente alle norme generali in materia di prove, spettava agli attori dimostrare l’esistenza di molestie eccessive del costruttore (art. 8 CC, 183 CPC). In concreto dagli atti risultano unicamente alcuni episodi di danni, riconosciuti e risarciti dall’impresa. Gli inconvenienti verificatisi erano inoltre temporanei e sono cessati con la chiusura del cantiere, di modo che agli attori non è residuato alcun danno permanente.\nA giusta ragione quindi il Pretore ha respinto la domanda di petizione intesa al versamento di fr. 50’000.– quale indennizzo per le molestie subite durante il cantiere.\n6. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del parziale accoglimento dell’appello sul principio stesso della competenza del giudice civile e della proporzione esistente fra la pretesa respinta (fr. 50’000.–) e quella rinviata per il giudizio nel merito al primo giudice (fr. 180’000.–) appare giustificato che gli appellanti sopportino un quinto degli oneri processuali di appello, con il diritto di riscuotere dalla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello.\nIl Pretore ha caricato tutti gli oneri processuali di prima sede agli attori, senza distinguere fra le due distinte domande a giudizio e senza tenere conto che non aveva statuito sulla domanda I delle conclusioni. Si impone quindi anche l’annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, sul quale il primo giudice dovrà nuovamente statuire, tenendo conto dell’accertata soccombenza degli attori sulla domanda II di conclusioni.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia:\n1. L’appello è parzialmente accolto nel senso che i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza impugnata sono annullati e la causa è rinviata al Pretore per nuovo giudizio secondo i considerandi. Per il resto l’appello è respinto e il dispositivo n. 1 è confermato.\n2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 3000.–\nb) spese fr 50.–\nfr. 3050.–\nsono a carico degli appellanti nella misura di 1/5 e dei convenuti, in solido, nella misura di 4/5, con l’obbligo di rifondere, pure in solido, a __________ e __________ __________ l’importo di fr. 3000.– per ripetibili ridotte di appello.\n3. Intimazione:\n– avv. __________ __________, __________\n– avv. __________ __________, __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}