{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-113_1995-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17302&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "25e4a80fe1a2c246f0fa16b213c5d4b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:41", "Checksum": "e7df747a8f60c833933a2fd4fb4053f3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) La giurisprudenza di questa Camera si è sempre attenuta, finora, al principio di due giurisdizioni parallele: l’una civile e l’altra amministrativa (Rep. __________pag. 157 consid. 2; cfr. anche Rep. __________pag. 171 consid. 3; I CCA 12 ottobre 1993 nella causa S. c. D.). Contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, nulla permette di concludere che l’art. 51 dell’attuale legge edilizia, riprendendo alla lettera il vecchio art. 63bis, abbia inteso sopprimere la protezione giuridica assicurata dal diritto civile alla proprietà o al possesso (l’art. 2 cpv. 3 LE continua espressamente a garantire “i diritti dei terzi”). Nessun indizio al riguardo emerge dal messaggio governativo del 25 ottobre 1988 sulla nuova legge (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2374 segg.) né dal rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio, del 26 febbraio 1991.\nc) Il fatto che norme edilizie sulle distanze fra edifici siano contenute in ordinamenti di diritto pubblico ancora non implica, del resto la necessaria caducità della giurisdizione civile. Non impedisce, in particolare, che violazioni di tali norme possano essere fatte valere – pregiudizialmente – davanti a un tribunale civile nell’ambito di un’azione intesa alla protezione della proprietà o del possesso. Non preclude al vicino, in sintesi, di far capo sia ai mezzi offerti dal diritto amministrativo (di opporsi cioè al rilascio del permesso di costruzione) sia a quelli garantiti dal diritto civile, quanto meno nella misura in cui le disposizioni cantonali sulle distanze abbiano carattere misto (Meyer–Hayoz, op. cit., nota 144 ad art. 685/686 CC con richiami, in specie alla nota 37 ad art. 680 CC; Wurzburger, De quelques incidences de la loi fédérale sur la protection de l’environnement dans le droit privé, in: Rep. __________pag. 185–186). Ora, le norme sulle distanze tra fabbricati contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori del diritto ticinese sono state descritte nel messaggio governativo del 17 dicembre 1974 (loc. cit., pag. 787) proprio come “norme miste contenute nella legislazione di diritto pubblico” e non vi è quindi motivo per negare la competenza del giudice civile in fattispecie come quella in esame.\n4. L’appello è quindi fondato nella misura in cui censura la decisione del Pretore di ritenersi incompetente per l’esame delle domande di petizione fondate sulla violazione delle norme sulle distanze contenute nel piano regolatore di __________. L’accoglimento del gravame su questo punto non ha però le conseguenze che vorrebbero gli appellanti, poiché il primo giudice non è entrato nel merito della lite e questa Camera non può, senza violare il diritto al doppio grado di giurisdizione, esaminare in questa sede le domande relative alla violazione delle norme sulle distanze (I CCA 12 agosto 1992 nella causa B. c. C.). L’incarto deve dunque essere rinviato al Pretore affinché entri nel merito della vertenza ed esamini se siano riunite le condizioni di applicazione degli articoli 679 e 685 CC, accertando, in via pregiudiziale, se sia stata commessa una violazione delle norme di piano regolatore sulle distanze. L’argomentazione esposta dal primo giudice nel considerando 3 è infatti sussidiaria a tale quesito e le censure degli appellanti al riguardo sono quindi premature, dovendosi ancora valutare la liceità del muro rispetto alle norme di piano regolatore, su cui il Pretore non ha deciso.\n5. Il primo giudice è invece entrato nel merito delle domande di causa intese a ottenere un indennizzo di fr. 50’000.– complessivi per le molestie causate dal cantiere (domanda II del memoriale conclusivo), respingendole. Egli ha ritenuto che non erano state dimostrate in concreto né le molestie eccessive causate dal cantiere né gli inconvenienti lamentati dagli attori, ossia l’impossibilità di usufruire della casa e della piscina durante i lavori di costruzione sul fondo soprastante. Gli appellanti censurano tali conclusioni, rilevando che l’esistenza di immissioni rumorose e di detriti sul loro fondo era acquisita agli atti. Trattandosi di immissioni eccessive e che avrebbero potuto essere evitate, si giustifica un indennizzo di fr. 50’000.–, equamente commisurato al valore dello stabile, stimato in fr. 900’000.– dal perito giudiziario.\na) Secondo l’art. 685 cpv. 1 CC il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. Il vicino è tenuto a tollerare unicamente ingerenze minori, usuali in caso di edificazione o di scavi, ritenuto che – comunque sia – gli deve essere assicurata un’ampia protezione (Meier–Hayoz, Berner Kommentar, 3a ed. Berna 1975, art. 685/686 CC n. 68–70; Haab/Simonius, Zürcher Kommentar, art. 685, 686 CC n. 16; Liver, SPR, vol. V/1, pag. 241). Qualora il proprietario ecceda nell’esercizio della proprietà, il vicino dispone dei diritti previsti dall’art. 679 CC: egli può cioè chiedere giudizialmente la cessazione della molestia, l’adozione di provvedimenti contro il danno temuto, il risarcimento del danno e la constatazione del danno (Liver, op. cit., pag. 242; Meier–Hayoz, op. cit., art. 679 CC n. 2–8, art. 685/686 CC n. 57, 62; Haab/Simonius, op. cit., art. 686–688 CC, n. 16; Steinauer, Les droits réels, vol. II, pag. 171–174)."}