{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-113_1995-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17302&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "25e4a80fe1a2c246f0fa16b213c5d4b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:41", "Checksum": "e7df747a8f60c833933a2fd4fb4053f3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nC. Il 12 giugno 1989 si è tenuta l’udienza preliminare nella causa avviata contro __________ __________. In quell’occasione l’impresa generale __________ & __________ ____________________denunciata in lite dal convenuto, si è impegnata a risarcire il danno causato agli attori. Questi, dal canto loro, hanno chiesto che il convenuto fosse tenuto a risarcire il danno causato dall’illecita costruzione del muro solidamente con la Comunione dei comproprietari Residenza __________. L’udienza preliminare nella causa promossa contro la Comunione dei comproprietari ha avuto luogo alla stessa data. Il Pretore ha deciso di congiungere le due cause per l’istruttoria e per la decisione.\nEsperita l’istruttoria le parti sono state convocate al dibattimento finale del 29 marzo 1993. Gli attori hanno confermato l’allegato conclusivo del 23 marzo 1993 e hanno postulato in via principale l’obbligo per la Comunione dei comproprietari Residenza __________ di demolire il muro fino all’altezza massima di 1,5 m, subordinatamente l’obbligo per la Comunione dei comproprietari e __________ __________ in solido di versare l’importo di fr. 180’000.–, pari al danno causato dalla costruzione del muro a distanza illegale. Essi hanno inoltre chiesto a __________ __________ il versamento di un importo di fr. 50’000.– a titolo di indennizzo per le molestie subite durante il cantiere. Dal canto loro i convenuti, nell’allegato conclusivo del 26 gennaio 1993, hanno proposto l’integrale reiezione delle petizioni.\nD. Il Pretore, statuendo il 28 maggio 1993, ha respinto entrambe le petizioni e ha posto a carico degli attori la tassa di giustizia di fr. 8’000.– con l’obbligo di versare un’indennità per ripetibili di fr. 5000.– a __________ __________ e di fr. 15’000.– alla Comunione dei comproprietari della Residenza __________. Egli ha in sostanza ritenuto che la petizione 24 novembre 1988 era irricevibile nella domanda relativa alla demolizione del muro, la violazione delle distanze previste dal piano regolatore di __________ non potendo essere esaminata dal giudice civile, e ha respinto entrambe le petizioni per la parte relativa al risarcimento delle molestie subite durante il cantiere, ritenendo che non erano dati i requisiti posti dall'art. 684 CC.\nE. __________ __________ __________ sono insorti con appello 21 giugno 1993, chiedendo, previo annullamento della sentenza impugnata, l’accoglimento delle petizioni come indicato nelle conclusioni 23 marzo 1993, a pagina 5–7, con protesta di spese e ripetibili.\nF. La Comunione dei comproprietari della Residenza __________ e __________ __________ hanno postulato, nelle osservazioni (risposta) del 2 settembre 1993, la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.\nConsiderato\nin diritto:\n1. Preliminarmente vi è da rilevare che gli attori, pur avendo venduto in pendenza di causa, e precisamente nel 1990, il fondo oggetto del litigio, sono rimasti parti in causa, conformemente all’art. 110 CPC.\n2. Il Pretore ha ritenuto che le domande fatte valere dagli attori per la costruzione del muro litigioso in violazione delle distanze di piano regolatore (domanda I dell’allegato conclusionale) sono irricevibili, poiché il giudice civile sarebbe incompetente a esaminare la conformità delle opere al piano regolatore comunale, la cui applicazione rientra nell’ambito del diritto pubblico. Egli è entrato nel merito delle domande solo limitatamente alla pretesa violazione degli accordi intervenuti fra le parti nel 1985. Gli appellanti contestano il giudizio di incompetenza, adducendo che il giudice civile può statuire su pretese derivanti dagli art. 679 e segg. CC anche in presenza di un piano regolatore. A ragione.\n3.a L’art. 63bis della Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973, abrogata il 31 dicembre 1992, prevedeva che “con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano regolatore, le distanze previste dall'art. 124 LAC diventano inapplicabili”. Identica disciplina figura oggi all’art. 51 della legge edilizia del 13 marzo 1991, entrata in vigore il 1° gennaio 1993. La priorità dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori sull’art. 124 LAC ha lo scopo di evitare che il diritto pubblico e il diritto civile prevedano, per la costruzione di una stessa fabbrica, distanze diverse; essa consente inoltre di adottare soluzioni specifiche, studiate di caso in caso, soprattutto per il risanamento e il restauro di vecchi nuclei (messaggio governativo del 17 dicembre 1974 concernente la modifica della legge edilizia, in: Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974, pag. 787). La progressiva sostituzione dell’art. 124 LAC con norme di diritto pubblico non comporta tuttavia, di per sé, la decadenza della giurisdizione civile, ovvero l’impossibilità di promuovere un’azione fondata sulla tutela della proprietà o del possesso (se ne veda la rassegna in: Meyer–Hayoz, Berner Kommentar, 3a edizione, note 55 segg. e 140 ad art. 685/686 CC). Il rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio governativo concernente la modifica della legge edilizia precisava anzi, proprio in relazione all’art. 63bis vLE, che “il vicino ha (...) il diritto di chiedere l’osservanza delle norme introdotte in base all’art. 63bis davanti al giudice civile anche laddove l’ente pubblico vorrebbe eventualmente concedere una deroga che non sia esplicitamente prevista nel regolamento edilizio o nel piano regolatore” (Raccolta dei verbali del Gran consiglio, loc. cit., pag. 792 in fondo)."}