{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-113_1995-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17302&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "25e4a80fe1a2c246f0fa16b213c5d4b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:41", "Checksum": "e7df747a8f60c833933a2fd4fb4053f3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.06.1995 11.1995.113\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n28 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nGalfetti, vicecancelliera |\nsedente per statuire nelle cause n. __________ e __________ della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promosse con petizioni 19 luglio 1988 e 24 novembre 1988 da\n|\n|\n__________ e __________ __________, __________ -__________ (patrocinati dall’avv. __________, __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________, __________ e Comunione dei comproprietari della PPP “__________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________)\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto l’appello 21 giugno 1993 di __________ e __________ __________ contro la sentenza 28 maggio 1993 emanata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto:\nA. __________ e __________ __________ sono stati fino al 1990 comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________RFD __________, su cui sorge una casa, da loro adibita a residenza di vacanza. __________ __________, intenzionato a costruire sul contiguo e soprastante fondo n. __________5, ha presentato nell’agosto 1984 una domanda di costruzione relativa all’edificazione di un complesso residenziale denominato Residenza __________. L’opposizione a tale domanda presentata da diversi vicini, fra cui __________ e __________ __________ (documenti richiamati II), è stata ritirata dopo le trattative intercorse tra la __________, che rappresentava gli opponenti, e il promotore. __________ __________ si è in particolare impegnato, con lettera 27 febbraio 1985, a costruire dietro la particella n. __________di proprietà __________ un muro dell’altezza minima di 1,5 m. (eine Mauer auf die Höhe von mind. 1,50 Meter, doc. A). Egli ha comperato il 3 maggio 1985 la particella n. __________RFD __________ e il 15 ottobre successivo l’ha costituita in proprietà per piani (doc. P) vendendo a terzi le singole unità. La progettazione e la direzione dei lavori del cantiere Residenza __________ sono state curate dall’architetto __________ __________ __________.\nNel marzo 1987 è stata pubblicata una variante della domanda di costruzione, che prevedeva, fra l’altro, lo spostamento dell’ubicazione planimetrica degli stabili (doc. 1). Tale variante non è stata oggetto di opposizione e la fiduciaria __________, all’epoca rappresentante dei coniugi __________, ha comunicato a __________ il 27 marzo 1987 di aver preso atto della modifica edilizia, ribadendo che il promotore avrebbe dovuto tenere conto dell’impegno assunto per la costruzione del muro dietro la casa __________ (doc. D1). Nell’ambito della costruzione del complesso edilizio di cui alla variante, dietro la particella n. __________è stato edificato un muro di sostegno la cui altezza varia tra 2,40 m e 4,96 m (complemento di perizia 29 gennaio 1992, pag. 2 e seguenti) e che funge da terrapieno per le case soprastanti.\nSin dall’inizio della costruzione __________ e __________ __________, tramite la __________, avevano ripetutamente segnalato gli inconvenienti derivanti dal cantiere, segnatamente la caduta di sassi e pulviscolo dal fondo soprastante (cfr. doc. C2, C5–C8). In data 8 aprile 1988 i coniugi __________, tramite l’avv. __________, hanno notificato al promotore le loro pretese per il risarcimento dei danni causati dal cantiere, riservandosi inoltre di chiedere l’abbattimento del muro di sostegno, lesivo dell’accordo fra le parti e delle norme edilizie comunali (doc. E).\nB. Il 19 luglio 1988 __________ e __________ __________ hanno introdotto una petizione al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna per ottenere da __________ __________ la rifusione dei danni subiti a dipendenza della costruzione della Residenza __________, in complessivi fr. 17’016,76 oltre interessi, la demolizione del muro costruito a monte della loro proprietà fino all’altezza massima di 2,5 m, subordinatamente il risarcimento del danno consistente nel minor valore della loro proprietà immobiliare, e infine il versamento di un equo indennizzo per le molestie subite durante la costruzione (inc. n. __________). Gli attori hanno addotto che il muro sarebbe stato edificato in violazione sia dell’impegno assunto da __________ nei loro confronti che delle norme sulle distanze contenute nel Piano regolatore di __________ e hanno fondato le loro pretese di risarcimento sull’art. 679 CC, sostenendo che le immissioni provenienti dal cantiere erano eccessive.\n__________ __________ nella risposta del 7 novembre 1988 ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per quel che concerneva la demolizione del muro e nel merito si è opposto alle domande di petizione. Nella replica 9 dicembre 1988 e nella duplica 6 marzo 1989 le parti hanno ribadito le rispettive tesi.\nGli attori hanno successivamente introdotto il 30 novembre 1988 una petizione contro la Comunione dei comproprietari della Residenza __________, chiedendo in via principale la demolizione del muro fino all’altezza legale e in via subordinata il risarcimento del minor valore causato alla loro proprietà (inc. n. __________), fondandosi sostanzialmente sulle argomentazioni già sviluppate contro il promotore immobiliare. La Comunione dei comproprietari convenuta ha risposto il 6 marzo 1989, chiedendo la reiezione della petizione in ordine e nel merito. Nella replica 20 aprile 1989 gli attori hanno postulato la reiezione dell’eccezione processuale, ribadendo le tesi di petizione, mentre la convenuta ha confermato la risposta nella duplica 1° giugno 1989."}