Ne discende che in mancanza della prova di un diritto di proprietà privata sull’area litigiosa, l’appello deve essere respinto e il giudizio impugnato confermato. 12. Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di accordare ripetibili allo Stato, che non ha dovuto far capo a un patrocinatore poiché dotato di un servizio giuridico proprio, e che ha agito nell’ambito della sua normale attività. Per questi motivi, vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 400.– b) spese fr.