Se non che, l’esistenza di un determinato diritto di proprietà privata non può essere riconosciuto per il solo fatto che lo Stato conceda autorizzazioni del genere, poiché il rilascio di permessi edilizi non presuppone accertamenti di diritto civile. Si aggiunga che per l’art. 20 LRL le nuove opere, le riattazioni o le modificazioni di un’opera che si trova su fondi soggetti alla legge devono in ogni modo essere autorizzate dal Dipartimento, ciò che sembra essere stato il caso in concreto. 11. Ne discende che in mancanza della prova di un diritto di proprietà privata sull’area litigiosa, l’appello deve essere respinto e il giudizio impugnato confermato.