Questa indicava nel suo rapporto, in effetti, che “la consuetudine e i principi generali del diritto pubblico ticinese hanno sempre fatto ritenere che le acque dei laghi, fiumi, torrenti sono di dominio pubblico, salva la prova di un ‘prevalente diritto privato’ sulla scorta di diritti acquisiti riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Il testo finale, votato senza discussione in Gran Consiglio, prevede per contro che è fatta salva la prova di un “diritto prevalente di proprietà privata”. In cosa consistano i prevalenti diritti di proprietà privata non è dato di capire: tenuto conto della chiara e univoca giurisprudenza del Tribunale di appello (sopra, consid.