La riserva a favore del diritto privato è stata inserita dalla commissione della legislazione, contrariamente alla proposta governativa, ma in palese contraddizione con le stesse indicazioni della commissione. Questa indicava nel suo rapporto, in effetti, che “la consuetudine e i principi generali del diritto pubblico ticinese hanno sempre fatto ritenere che le acque dei laghi, fiumi, torrenti sono di dominio pubblico, salva la prova di un ‘prevalente diritto privato’ sulla scorta di diritti acquisiti riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.