d) Nel 1968 l’art. 99 LAC è stato modificato nel senso che le acque pubbliche sono state riconosciute di dominio pubblico e soggette alla sovranità del Cantone, sempreché non fosse provato un diritto prevalente di proprietà privata. La riserva a favore del diritto privato è stata inserita dalla commissione della legislazione, contrariamente alla proposta governativa, ma in palese contraddizione con le stesse indicazioni della commissione.