5), già prima del 1952 la giurisprudenza ticinese aveva riconosciuto la proprietà, rispettivamente la sovranità statale sulle acque. Nel 1894, in particolare, il Tribunale di appello aveva rilevato che in diritto ticinese il letto dei fiumi, e in genere quello dei corsi d’acqua, appartiene allo Stato (Rep. __________pag. 547). Successivamente la corte cantonale ha ritenuto, implicitamente, che il letto di un fiume non poteva essere soggetto alla proprietà privata (Rep. __________pag. 435-436);