c) Solo con la Legge sulle rive dei laghi del 1952 il Cantone Ticino ha consacrato in modo inequivocabile la proprietà pubblica dei laghi e la loro delimitazione verso i fondi privati; da quel momento esso ha vietato l’acquisizione di qualsiasi proprietà privata su letti e rive di laghi (messaggio n. 2808 del 17 aprile 1984 sulla Legge sul demanio pubblico, in: Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1985, vol. 3, pag. 1753). Come si è spiegato (consid. 5), già prima del 1952 la giurisprudenza ticinese aveva riconosciuto la proprietà, rispettivamente la sovranità statale sulle acque.