pag. 628). Per Piotet, in effetti, la possibilità di costituire diritti reali (nei modi previsti dal diritto privato) su beni di dominio pubblico dipende dal diritto pubblico cantonale; nel caso in cui un diritto reale non sia validamente costituito, il diritto pubblico ritrova il suo campo d’applicazione ed esclude la possibilità di far capo all’art. 661 CC (op. cit., pag. 93, n. 113 con riferimenti dottrinali). c) Solo con la Legge sulle rive dei laghi del 1952 il Cantone Ticino ha consacrato in modo inequivocabile la proprietà pubblica dei laghi e la loro delimitazione verso i fondi privati;