Neppure entra in considerazione l’accessione prevista dal codice civile ticinese (art. 359 CC ticinese 1882), l’incremento di terreno non essendo stato naturale. Infine non è stato nemmeno sostenuto che il costruttore del muro fosse al beneficio di una concessione statale e che l’uso della striscia di terreno contestata fosse iscritta nel catasto delle acque, che serviva all’accertamento dei diritti reali nell’ambito del registro fondiario provvisorio (Rep. __________ pag. 193). 8. a) Rimane da esaminare se non sia intervenuta la prescrizione acquisitiva sulla base del Codice civile svizzero in vigore nel 1912.