Simile modo di acquisizione della proprietà non era però previsto dal diritto ticinese, che prevedeva unicamente la prescrizione trentennale, possibile anche nei confronti dello Stato (art. 928-928 CC ticinese 1882; I CCA sentenza del 15 giugno 1981 in re Z. contro Stato del Cantone Ticino, consid. 2.2; v. per le servitù l’art. 342 CC ticinese del 1882). Ne segue che, istituisse pure il diritto federale una prescrizione acquisitiva per possesso immemorabile, simile modo di usucapione non trovava riscontro nell’ordinamento ticinese anteriore all’entrata in vigore del codice civile svizzero. Il termine acquisitivo di 80 anni non può quindi, in ogni caso, essere decorso. 7.