DTF 104 II 303, consid. 2). Il muro in questione è stato costruito nel 1909 e a quell’epoca il codice civile svizzero non era ancora in vigore, né può essere applicato retroattivamente, salvo che la prescrizione acquisitiva del diritto federale corrisponda a una forma di usucapione già ammessa dalla legge anteriore (art. 19 cpv. 2 tit. fin.cc: Broggini in: Schweizerisches Privatrecht, vol. I, pag. 505; v. anche D. Piotet, op. cit., pag. 78). Simile modo di acquisizione della proprietà non era però previsto dal diritto ticinese, che prevedeva unicamente la prescrizione trentennale, possibile anche nei confronti dello Stato (art. 928-928 CC ticinese 1882;