Cit., n. 26 ad art. 664 cc). Nel caso in esame, tuttavia, essa non può essere sorta in siffatto modo. a) L’acquisizione per stato immemorabile dopo l’entrata in vigore del codice civile svizzero del 1912 non è unanimemente ammessa Rey (Berner Kommentar, 2a edizione, n. 343 della parte sistematica agli art. 790-731 cc) e Paul Piotet (in: Traité de droit suisse, vol. V, III, pag. 57 in fondo, in relazione alle servitù di passo) lo evocano solo per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912. Denis Piotet (Prescriptions extinctive ou acquisitive touchant aux droits réels, Berna 1992, pag. 78), per contro, esclude chiaramente simile modo di acquisto dopo tale data.