, pag. 94 segg.). 6. Gli appellanti sostengono che l’uso privato dell’area litigiosa è immemorabile. A torto. Come si è visto, il muro che delimita la striscia di terreno in discussione è stato eretto, per stesse ammissioni degli appellanti, nel 1909. Le asserzioni in questa sede degli appellanti sull’origine sconosciuta del manufatto (appello pag. 4) non sono pertanto serie. La proprietà privata poteva invero essere acquisita per possesso immemorabile ed essere mantenuta dopo l’entrata in vigore del Codice civile svizzero (art. 17 tit. fin. CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 135 ad art. 664; Haab, op. Cit., n. 26 ad art. 664 cc).