inoltre non erano né potevano essere di altrui dominio le cose comuni: l’uso è di tutti e il modo di usarne può essere determinato da leggi particolari (art. 175 CC ticinese 1837, art. 221 CC ticinese 1882). d) In conclusione, sebbene il legislatore ticinese non abbia voluto, prima dell’entrata in vigore della LRL del 1952, riconoscere in modo chiaro ed esplicito la proprietà – rispettivamente la sovranità – dello Stato sulle acque pubbliche (intese come quelle su cui l’interessato non può dimostrare di avere un suo proprio prevalente diritto privato), tale principio è stato sancito dalla giurisprudenza (Patocchi, op. cit., pag. 94 segg.). 6.