Essa ha sostituito la prima versione dell’art. 99 LAC, del 18 aprile 1911, in forza della quale l’uso delle cose di dominio pubblico era regolato dalle leggi di diritto pubblico, in particolare dalla legge sull’uso delle acque pubbliche. Prima dell’entrata in vigore del Codice civile svizzero, il 1° gennaio 1912, i codici civili ticinesi del 1837 e 1882 contemplavano una disposizione identica, prevedente che le cose che appartengono allo Stato non sono in altrui dominio (art. 177 CCT 1837, art. 223 CCT 1882); inoltre non erano né potevano essere di altrui dominio le cose comuni: