c) Nell’ambito civilistico cantonale l’attuale art. 99b cpv. 1 LAC prevede che le cose di dominio pubblico soggette alla sovranità dello Stato sono disciplinate dalla LDP e da leggi speciali. Questa norma ha sostituito, nel 1987, l’art. 99 cpv. 2 che dichiarava, in particolare, di dominio pubblico e soggette alla sovranità del Cantone le acque dei laghi, sempreché non fosse provato un diritto di proprietà privata (BU __________pag. 153). Essa ha sostituito la prima versione dell’art. 99 LAC, del 18 aprile 1911, in forza della quale l’uso delle cose di dominio pubblico era regolato dalle leggi di diritto pubblico, in particolare dalla legge sull’uso delle acque pubbliche.