la LRL ha, a sua volta, abrogato una legge del 9 ottobre 1952 sullo stesso oggetto. Precedentemente il Cantone Ticino si era dotato di una legge sull’utilizzazione delle acque, del 17 maggio 1894, la quale prevedeva che l’utilizzazione delle acque non poteva avvenire senza la previa concessione della Stato (Patocchi, Acque pubbliche e private nel Cantone Ticino, in: Rep. __________pag. 94 segg. e pag. 105). Con quest’ultima legge il regime delle acque veniva regolato dal diritto pubblico per le nuove utilizzazioni, ma rimaneva disciplinato dal diritto privato per i diritti fino ad allora acquisiti, costituiti sotto l’impero del vecchio ordinamento (Rep. __________pag. 191 con riferimenti).