Per l’art. 1 lett. a della legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) le acque pubbliche, ossia i laghi, fiumi ecc., fanno parte del demanio pubblico del Cantone e comprendono l’alveo e le rive dei laghi. La LDP ha sostituito la legge cantonale sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LRL), la quale ribadiva all’art. 1 (prima frase) la proprietà statale dei laghi, considerati cose senza padrone e di dominio pubblico ai sensi dell’art. 644 CC e 99 (attuale 99b) LAC; la LRL ha, a sua volta, abrogato una legge del 9 ottobre 1952 sullo stesso oggetto.