II, 2ª edizione, n. 1531 e segg.). Il diritto cantonale può determinare, oltre alla natura pubblica o privata delle acque, anche l’estensione territoriale delle acque pubbliche (Haab, Zürcher Kommentar, n. 26 ad art. 664 cc), ma i Cantoni non possono estendere la nozione di acque pubbliche al punto da sottrarre fondi alla proprietà privata e al diritto privato (Meier-Hayoz, op. cit., n. 154 ad art. 664). b) L’attuale legislazione ticinese prevede che le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico soggette alla sovranità del Cantone sono disciplinate dalla legge sul demanio pubblico e da leggi speciali (art. 99b LAC). Per l’art. 1 lett.