a) L’art. 664 cpv. 1 CC stabilisce che le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo prova del contrario, le acque pubbliche e i terreni non coltivabili (art. 664 cpv. 2 CC). Non essendo definita dal diritto federale, la nozione di acque pubbliche, le quali generalmente comprendono anche il terreno da esse occupate, dev’essere ricercata nel diritto cantonale (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 21 e segg. ad art. 664 cc; Steinauer Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1531 e segg.).