Dall’ispezione eseguita da questa Camera il 28 settembre 1995 risulta che il 20 giugno 1986 __________ __________ ha donato, in ragione di metà ciascuno, la propria quota di comproprietà della particella n. __________a __________ __________ e a __________ __________. Il 9 dicembre 1993 __________ __________ ha donato, sempre in ragione di metà ciascuno, la sua quota di comproprietà alle figlie __________ __________ e a __________ (doc. 8 di appello). Benché le nuove proprietarie non siano subentrate nella lite, la sentenza passerà quindi in giudicato anche nei loro confronti (Rep. __________pag. 333). 2.