{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-112_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17301&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1be9c766a0ca8b98622fd2cc064a1b8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:23", "Checksum": "0096d2df1f4adec41f435cc505da6152", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Solo con la Legge sulle rive dei laghi del 1952 il Cantone Ticino ha consacrato in modo inequivocabile la proprietà pubblica dei laghi e la loro delimitazione verso i fondi privati; da quel momento esso ha vietato l’acquisizione di qualsiasi proprietà privata su letti e rive di laghi (messaggio n. 2808 del 17 aprile 1984 sulla Legge sul demanio pubblico, in: Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1985, vol. 3, pag. 1753). Come si è spiegato (consid. 5), già prima del 1952 la giurisprudenza ticinese aveva riconosciuto la proprietà, rispettivamente la sovranità statale sulle acque. Nel 1894, in particolare, il Tribunale di appello aveva rilevato che in diritto ticinese il letto dei fiumi, e in genere quello dei corsi d’acqua, appartiene allo Stato (Rep. __________pag. 547). Successivamente la corte cantonale ha ritenuto, implicitamente, che il letto di un fiume non poteva essere soggetto alla proprietà privata (Rep. __________pag. 435-436); infine nel 1928, essa ha precisato che con l’entrata in vigore della legge del 17 maggio 1894 il diritto dello Stato sulle acque escludeva in modo assoluto un diritto di proprietà o di disposizione da parte di privati, Comuni e Patriziati (Rep. __________pag. 504, che rinvia alla sentenza 18 aprile __________pubblicata in Rep. __________pag. 453, nella quale il Tribunale di appello aveva precisato che un diritto privato non iscritto nel catasto cantonale delle acque non poteva acquisirsi per usucapione). Ne discende che il diritto pubblico cantonale già prima del 1952 ha escluso la possibilità di acquisire la proprietà privata dei laghi, ragione per cui la prescrizione acquisitiva ordinaria non può entrare in linea di conto.\nd) Nel 1968 l’art. 99 LAC è stato modificato nel senso che le acque pubbliche sono state riconosciute di dominio pubblico e soggette alla sovranità del Cantone, sempreché non fosse provato un diritto prevalente di proprietà privata. La riserva a favore del diritto privato è stata inserita dalla commissione della legislazione, contrariamente alla proposta governativa, ma in palese contraddizione con le stesse indicazioni della commissione. Questa indicava nel suo rapporto, in effetti, che “la consuetudine e i principi generali del diritto pubblico ticinese hanno sempre fatto ritenere che le acque dei laghi, fiumi, torrenti sono di dominio pubblico, salva la prova di un ‘prevalente diritto privato’ sulla scorta di diritti acquisiti riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Il testo finale, votato senza discussione in Gran Consiglio, prevede per contro che è fatta salva la prova di un “diritto prevalente di proprietà privata”. In cosa consistano i prevalenti diritti di proprietà privata non è dato di capire: tenuto conto della chiara e univoca giurisprudenza del Tribunale di appello (sopra, consid. 6c), siffatti diritti non possono che essere quelli esistenti prima del 17 maggio 1894, ossia i diritti acquisiti conformemente a norme di diritto privato, come ad esempio il diritto di macinare ad acqua nella forma della servitù (enfiteusi, livello ecc.: Patocchi, op. cit., pag. 99 e pag. 107), ed eventualmente iscritti nel catasto delle acque (Rep. __________pag. 191).\n9. Che gli appellanti e i loro predecessori in diritto abbiano acquistato in buona fede la particella n. __________non è per altro decisivo. Dal piano di mutazione allegato all’atto di compravendita tra __________ __________ e __________ __________, relativo alla particella n. __________ (attualmente n. __________), risulta che la particella n. __________ (attualmente n. __________) è indicata nella sua attuale configurazione. A quel tempo a __________ vigeva il registro fondiario provvisorio. A tale registro erano attribuiti tutti gli effetti del registro fondiario (federale) per ciò che concerne la nascita, la trasmissione, le modificazioni e l’estinzione dei diritti reali (art. 16 della legge generale ticinese sul registro fondiario del 2 febbraio 1933). In altri termini, anche il registro fondiario provvisorio risponde alle esigenze dell’art. 48 cpv. 1 e 2 tit. fin. CC (per una dettagliata analisi del problema: Rep. __________ 173 consid. 3). Esso esplica tutti gli effetti del registro fondiario definitivo, salvo per quel che concerne la protezione del terzo in buona fede (art. 973 cpv. 1 CC; Deschenaux, Le registre foncier, TDPS V/II, 2, Friburgo 1983, § 3 III 2 pag. 37 e 38; Paul Piotet, L’usucapion d’une proprieté ou d’une servitude et le registre foncier in: ZBGR 1994 pag. 1994 pag. 65 segg., pag. 68 in alto). Gli appellanti non possono pertanto prevalersi della loro buona fede.\n10. Infine, è vero che nel 1954 l’allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha autorizzato __________ a riattare il noto muro di sostegno e che nel 1961 esso ha autorizzato la costruzione dell’edificio sulla particella n. __________. Se non che, l’esistenza di un determinato diritto di proprietà privata non può essere riconosciuto per il solo fatto che lo Stato conceda autorizzazioni del genere, poiché il rilascio di permessi edilizi non presuppone accertamenti di diritto civile. Si aggiunga che per l’art. 20 LRL le nuove opere, le riattazioni o le modificazioni di un’opera che si trova su fondi soggetti alla legge devono in ogni modo essere autorizzate dal Dipartimento, ciò che sembra essere stato il caso in concreto.\n11. Ne discende che in mancanza della prova di un diritto di proprietà privata sull’area litigiosa, l’appello deve essere respinto e il giudizio impugnato confermato.\n12. Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di accordare ripetibili allo Stato, che non ha dovuto far capo a un patrocinatore poiché dotato di un servizio giuridico proprio, e che ha agito nell’ambito della sua normale attività.\nPer questi motivi,"}