{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-112_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17301&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1be9c766a0ca8b98622fd2cc064a1b8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:23", "Checksum": "0096d2df1f4adec41f435cc505da6152", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Gli appellanti sostengono che l’uso privato dell’area litigiosa è immemorabile. A torto. Come si è visto, il muro che delimita la striscia di terreno in discussione è stato eretto, per stesse ammissioni degli appellanti, nel 1909. Le asserzioni in questa sede degli appellanti sull’origine sconosciuta del manufatto (appello pag. 4) non sono pertanto serie. La proprietà privata poteva invero essere acquisita per possesso immemorabile ed essere mantenuta dopo l’entrata in vigore del Codice civile svizzero (art. 17 tit. fin. CC; Meier-Hayoz, op. cit., n. 135 ad art. 664; Haab, op. Cit., n. 26 ad art. 664 cc). Nel caso in esame, tuttavia, essa non può essere sorta in siffatto modo.\na) L’acquisizione per stato immemorabile dopo l’entrata in vigore del codice civile svizzero del 1912 non è unanimemente ammessa Rey (Berner Kommentar, 2a edizione, n. 343 della parte sistematica agli art. 790-731 cc) e Paul Piotet (in: Traité de droit suisse, vol. V, III, pag. 57 in fondo, in relazione alle servitù di passo) lo evocano solo per il periodo anteriore al 1° gennaio 1912. Denis Piotet (Prescriptions extinctive ou acquisitive touchant aux droits réels, Berna 1992, pag. 78), per contro, esclude chiaramente simile modo di acquisto dopo tale data. In concreto la questione di sapere se il diritto federale preveda tale modo d’acquisizione della proprietà può rimanere indecisa, dato che un’ipotesi del genere non si verifica in concreto. Lo stato di fatto immemorabile presuppone invero un esercizio ininterrotto e pacifico del quale la memoria umana ha perso tracce, in genere 80 anni (Liver, commentario, n. 141 ad art. 731; Meier-Hayoz, op. cit., n. 113 ad art. 664; D. Piotet, op. cit., pag. 74; DTF 104 II 303, consid. 2). Il muro in questione è stato costruito nel 1909 e a quell’epoca il codice civile svizzero non era ancora in vigore, né può essere applicato retroattivamente, salvo che la prescrizione acquisitiva del diritto federale corrisponda a una forma di usucapione già ammessa dalla legge anteriore (art. 19 cpv. 2 tit. fin.cc: Broggini in: Schweizerisches Privatrecht, vol. I, pag. 505; v. anche D. Piotet, op. cit., pag. 78). Simile modo di acquisizione della proprietà non era però previsto dal diritto ticinese, che prevedeva unicamente la prescrizione trentennale, possibile anche nei confronti dello Stato (art. 928-928 CC ticinese 1882; I CCA sentenza del 15 giugno 1981 in re Z. contro Stato del Cantone Ticino, consid. 2.2; v. per le servitù l’art. 342 CC ticinese del 1882). Ne segue che, istituisse pure il diritto federale una prescrizione acquisitiva per possesso immemorabile, simile modo di usucapione non trovava riscontro nell’ordinamento ticinese anteriore all’entrata in vigore del codice civile svizzero. Il termine acquisitivo di 80 anni non può quindi, in ogni caso, essere decorso.\n7. Per le identiche ragioni è escluso che sia intervenuta la prescrizione acquisitiva trentennale sulla base del diritto civile ticinese, tale periodo non essendosi compiuto prima dell’introduzione del Codice civile svizzero. Neppure entra in considerazione l’accessione prevista dal codice civile ticinese (art. 359 CC ticinese 1882), l’incremento di terreno non essendo stato naturale. Infine non è stato nemmeno sostenuto che il costruttore del muro fosse al beneficio di una concessione statale e che l’uso della striscia di terreno contestata fosse iscritta nel catasto delle acque, che serviva all’accertamento dei diritti reali nell’ambito del registro fondiario provvisorio (Rep. __________ pag. 193).\n8. a) Rimane da esaminare se non sia intervenuta la prescrizione acquisitiva sulla base del Codice civile svizzero in vigore nel 1912. Considerato che la giurisprudenza ha già escluso la possibilità di una prescrizione acquisitiva straordinaria (art. 662 CC) su beni di dominio pubblico (DTF 113 II 236, consid. 5), la questione è di sapere se i beni appartenenti al dominio pubblico siano soggetti alla prescrizione acquisitiva ordinaria. Sul tema, controverso, gli autori sono divisi: alcuni escludono la possibilità di acquisire la proprietà di beni del dominio pubblico (Haab/Simonius/ Scherrer/Zobl, Commentario, n. 6 ad art. 661/63; Meier-Hayoz, op. cit., n. 145 ad art. 664), altri la ammettono con riserva (Liver, SPR, V/1, § 24.2a pag. 149). Gli autori più recenti non escludono tuttavia tale possibilità (Denis Piotet, op. cit., pag. 83 seg., n. 107 e 108; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Basilea e Francoforte sul Meno, 1995, vol. 1, § 10, n. 100). Nella sua più aggiornata giurisprudenza il Tribunale federale ha lasciato il quesito indeciso, ma contrariamente alla sua prassi precedente (DTF 97 II 25) non ha più escluso in modo categorico la prescrizione acquisitiva su beni di dominio pubblico (DTF 113 II 241 consid. 6).\nb) Il diritto privato federale non vieta invero la prescrizione acquisitiva di cose senza padrone e di beni di dominio pubblico (Liver, op. cit., n. 121 e segg. ad art. 731; Denis Piotet, op. cit., pag. 90 e segg.); il diritto pubblico cantonale, per contro, può escluderla (cfr. anche SJ 1995 pag. 628). Per Piotet, in effetti, la possibilità di costituire diritti reali (nei modi previsti dal diritto privato) su beni di dominio pubblico dipende dal diritto pubblico cantonale; nel caso in cui un diritto reale non sia validamente costituito, il diritto pubblico ritrova il suo campo d’applicazione ed esclude la possibilità di far capo all’art. 661 CC (op. cit., pag. 93, n. 113 con riferimenti dottrinali)."}