{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-112_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17301&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1be9c766a0ca8b98622fd2cc064a1b8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:23", "Checksum": "0096d2df1f4adec41f435cc505da6152", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Non è contestato che la riva del lago sia stata modificata ad opera dell’uomo. Si tratta di un’area che consiste in un terrapieno sorretto da un muro (verbale del 18 novembre 1986). L’origine del manufatto è stata fatta risalire dagli attori al 1909 (petizione, pag. 2), mentre il teste __________, nato nel 1915, ha riferito di ricordarsi di tale muro sin dalla sua infanzia. Certo, l’esistenza di un muro può configurare secondo le circostanze, una linea di confine (Rep. __________pag. 27 in fondo), ma nel caso concreto il muro risulta svolgere anzitutto una funzione di protezione contro i flutti del lago, a quei tempi soggetto a sbalzi di un metro e più (deposizione __________). In occasione del sopralluogo si è potuto constatare inoltre che il muro di sostegno del terrapieno poggia su un basamento sommerso dall’acqua. Ciò permette di concludere che il muro non è stato costruito sulla riva del lago, bensì sul fondo del lago stesso. Oltre alle citate risultanze, l’andamento del confine indicato sulla vecchia mappa comunale (dalla quale risulta una riva continua senza sporgenze sul lago: doc. 4), quello della riva naturale del fondo confinante, come pure la linea del livello medio delle acque su proprietà vicine rimaste a riva naturale (doc. n. 7 in scala 1:500, doc. 6) permettono di concludere con grande verosimiglianza – se non con certezza – che la sporgenza compresa tra la linea verde e quella blu della planimetria allegata alla decisione peritale ha occupato le acque del lago __________.\n5. a) L’art. 664 cpv. 1 CC stabilisce che le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo prova del contrario, le acque pubbliche e i terreni non coltivabili (art. 664 cpv. 2 CC). Non essendo definita dal diritto federale, la nozione di acque pubbliche, le quali generalmente comprendono anche il terreno da esse occupate, dev’essere ricercata nel diritto cantonale (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 21 e segg. ad art. 664 cc; Steinauer Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1531 e segg.). Il diritto cantonale può determinare, oltre alla natura pubblica o privata delle acque, anche l’estensione territoriale delle acque pubbliche (Haab, Zürcher Kommentar, n. 26 ad art. 664 cc), ma i Cantoni non possono estendere la nozione di acque pubbliche al punto da sottrarre fondi alla proprietà privata e al diritto privato (Meier-Hayoz, op. cit., n. 154 ad art. 664).\nb) L’attuale legislazione ticinese prevede che le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico soggette alla sovranità del Cantone sono disciplinate dalla legge sul demanio pubblico e da leggi speciali (art. 99b LAC). Per l’art. 1 lett. a della legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP) le acque pubbliche, ossia i laghi, fiumi ecc., fanno parte del demanio pubblico del Cantone e comprendono l’alveo e le rive dei laghi. La LDP ha sostituito la legge cantonale sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961 (LRL), la quale ribadiva all’art. 1 (prima frase) la proprietà statale dei laghi, considerati cose senza padrone e di dominio pubblico ai sensi dell’art. 644 CC e 99 (attuale 99b) LAC; la LRL ha, a sua volta, abrogato una legge del 9 ottobre 1952 sullo stesso oggetto. Precedentemente il Cantone Ticino si era dotato di una legge sull’utilizzazione delle acque, del 17 maggio 1894, la quale prevedeva che l’utilizzazione delle acque non poteva avvenire senza la previa concessione della Stato (Patocchi, Acque pubbliche e private nel Cantone Ticino, in: Rep. __________pag. 94 segg. e pag. 105). Con quest’ultima legge il regime delle acque veniva regolato dal diritto pubblico per le nuove utilizzazioni, ma rimaneva disciplinato dal diritto privato per i diritti fino ad allora acquisiti, costituiti sotto l’impero del vecchio ordinamento (Rep. __________pag. 191 con riferimenti).\nc) Nell’ambito civilistico cantonale l’attuale art. 99b cpv. 1 LAC prevede che le cose di dominio pubblico soggette alla sovranità dello Stato sono disciplinate dalla LDP e da leggi speciali. Questa norma ha sostituito, nel 1987, l’art. 99 cpv. 2 che dichiarava, in particolare, di dominio pubblico e soggette alla sovranità del Cantone le acque dei laghi, sempreché non fosse provato un diritto di proprietà privata (BU __________pag. 153). Essa ha sostituito la prima versione dell’art. 99 LAC, del 18 aprile 1911, in forza della quale l’uso delle cose di dominio pubblico era regolato dalle leggi di diritto pubblico, in particolare dalla legge sull’uso delle acque pubbliche. Prima dell’entrata in vigore del Codice civile svizzero, il 1° gennaio 1912, i codici civili ticinesi del 1837 e 1882 contemplavano una disposizione identica, prevedente che le cose che appartengono allo Stato non sono in altrui dominio (art. 177 CCT 1837, art. 223 CCT 1882); inoltre non erano né potevano essere di altrui dominio le cose comuni: l’uso è di tutti e il modo di usarne può essere determinato da leggi particolari (art. 175 CC ticinese 1837, art. 221 CC ticinese 1882).\nd) In conclusione, sebbene il legislatore ticinese non abbia voluto, prima dell’entrata in vigore della LRL del 1952, riconoscere in modo chiaro ed esplicito la proprietà – rispettivamente la sovranità – dello Stato sulle acque pubbliche (intese come quelle su cui l’interessato non può dimostrare di avere un suo proprio prevalente diritto privato), tale principio è stato sancito dalla giurisprudenza (Patocchi, op. cit., pag. 94 segg.)."}