{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-08-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-112_1996-08-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17301&nX40_KEY=4933403&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1be9c766a0ca8b98622fd2cc064a1b8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:20:23", "Checksum": "0096d2df1f4adec41f435cc505da6152", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.1996 11.1995.112\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n29 agosto 1996/kc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nGianinazzi, vicecancelliera |\nsedente per statuire nella causa n. __________ (azione di accertamento della proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 20 agosto 1985 da\n|\n|\n__________, __________, e __________, __________ (ora patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nRepubblica e Cantone del Ticino (rappresentato dal Dipartimento del territorio, già Dipartimento delle pubbliche costruzioni);\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolta l’appellazione del 5 ottobre 1990 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 13 settembre 1990 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;\n2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. __________ (vecchio numero __________) nel Comune di __________, lungo la riva del lago __________.\nB. Nell’ambito della nuova misurazione catastale effettuata a __________ per l’impianto del registro fondiario definitivo, il perito unico avv. __________ __________, statuendo su un reclamo presentato il 13 dicembre 1976 dalla Repubblica e Cantone del Ticino contro gli schizzi di terminazione allestiti dal geometra assuntore relativamente alla particella n. __________, con decisione del 1° dicembre 1984 (notificata alle parti il 19 luglio 1985) ha accertato, in particolare, che il confine tra questa proprietà e il demanio pubblico corre lungo la linea segnata in verde nella planimetria allegata alla decisione e non lungo la linea segnata in azzurro, corrispondente agli schizzi di terminazione (doc. A).\nC. Con petizione del 20 agosto 1985 __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano di accertare che il confine tra la loro proprietà e il demanio pubblico corre lungo la linea segnata in azzurro (equivalente agli schizzi di terminazione), così come segnato sulla planimetria allegata alla decisione del 1° dicembre 1984 del perito unico. Con risposta del 27 settembre 1985 lo Stato del Cantone Ticino si è opposto alla petizione.\nEsperita l’istruttoria, in un memoriale conclusivo del 26 giugno 1990 il convenuto ha ribadito la sua opposizione alla petizione. Al dibattimento finale dell’11 luglio 1990 le parti hanno riaffermato le rispettive domande di giudizio.\nD. Statuendo il 13 settembre 1990, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico degli attori le spese, compresa una tassa di giustizia di fr. 800.–.\nE. Contro la predetta sentenza __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 5 ottobre 1990 in cui postulano, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della petizione. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 1990 lo Stato del Cantone del Ticino propone il rigetto del gravame e la conferma del giudizio pretorile.\nF. Il 28 settembre 1995 la Camera ha proceduto in presenza delle parti all’ispezione dei documenti trasmessi dal Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, sezione del registro fondiario e di commercio. Alla discussione finale dello stesso giorno le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande.\nConsiderato\nin diritto: 1. Per l’art. 110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa; la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede. Dall’ispezione eseguita da questa Camera il 28 settembre 1995 risulta che il 20 giugno 1986 __________ __________ ha donato, in ragione di metà ciascuno, la propria quota di comproprietà della particella n. __________a __________ __________ e a __________ __________. Il 9 dicembre 1993 __________ __________ ha donato, sempre in ragione di metà ciascuno, la sua quota di comproprietà alle figlie __________ __________ e a __________ (doc. 8 di appello). Benché le nuove proprietarie non siano subentrate nella lite, la sentenza passerà quindi in giudicato anche nei loro confronti (Rep. __________pag. 333).\n2. Il Pretore ha stabilito, sulla base della ricostruzione della linea del livello medio sulla riva modificata dall’intervento umano, che l’area litigiosa si trova in territorio demaniale. Egli ha respinto di conseguenza la petizione poiché gli attori non avevano recato la prova di un acquisto di quest’area, in particolare non avevano provato l’acquisizione per tempo immemorabile della proprietà in questione (sentenza, pag. 9).\nGli appellanti sostengono di aver acquisito in buona fede, così come i loro predecessori, i diritti sulle costruzioni lungo la riva. Essi affermano inoltre che il primo giudice non ha valutato __________ alcune prove, segnatamente la deposizione __________, che dimostrerebbero un uso da tempo immemorabile dell’area in esame.\n3. Oggetto della lite è unicamente la proprietà della striscia di terreno compresa tra la linea azzurra e la linea verde sulla particella n. __________, così come indicata sulla planimetria allegata alla decisione 1° dicembre 1984 del perito unico, che quest’ultimo ha attribuito allo Stato. Invano gli appellanti sostengono pertanto di avere acquisito in buona fede i diritti sulla riva: la questione non è litigiosa poiché lo Stato rivendica unicamente la proprietà della superficie posta direttamente sul lago, tra la riva e il muro di sostegno del terrapieno."}