L’appellante adesivo reputa infine insufficiente anche l’importo di fr. 110.– riconosciutogli dal primo giudice a titolo di pagamento delle tasse di fognatura sull’immobile già di proprietà del padre (fondo n. __________RF di __________). La censura si rivela una volta ancora infondata. Dagli atti – in particolare dalle ricevute prodotte (cfr. doc. V, in dettaglio doc. Vb, Vc, Vf, inc. __________) – risulta infatti che il defunto ha soluto personalmente i propri oneri fiscali; le tasse di fognatura inerenti al citato fondo n. __________per il periodo 1971–1976 sono invece state pagate dal figlio – divenuto proprietario dell’immobile nel 1971 a seguito della nota donazione (doc. B1–B6 inc.