Se ne deduce che la decisione pretorile su tale punto deve essere confermata, l’appellante adesivo – cui incombeva l’onere probatorio (art. 8 CC) – non avendo dimostrato di avere fatto fronte a spese superiori. Il Pretore ha negato che all’appellante adesivo spettasse un credito per il presunto mantenimento del padre, non potendosi desumere dagli atti che il figlio avesse provveduto finanziariamente al suo mantenimento (sentenza impugnata pag. 17 seg.). Quest’ultimo contesta la conclusione pretorile, facendo valere in questa sede che l’assistenza prestata al genitore consisterebbe soprattutto nelle cure fino al decesso.