n. __________), pari ai fr. 11’444.– riconosciutigli dal Pretore. Il teste avv. __________–__________ ha sì riferito che un pittore, nel frattempo deceduto, gli avrebbe dichiarato di essere stato pagato dall’appellante per i lavori di pittura relativi allo stabile in questione; tale dichiarazione – di per sé – è tuttavia priva di valore probatorio, sia perché si limita a riportare dichiarazioni di terzi (cfr. consid. 4), sia perché non si esprime sull’ammontare dei costi. Se ne deduce che la decisione pretorile su tale punto deve essere confermata, l’appellante adesivo – cui incombeva l’onere probatorio (art. 8 CC) – non avendo dimostrato di avere fatto fronte a spese superiori.