Dimentica tuttavia l’appellante che egli stesso ha espressamente confermato la versione della sorella – e quella fornita dalle testi citate – in occasione del proprio interrogatorio formale (verbale 21 novembre 1989, ad 3), in cui ha appunto spiegato che, fin quando ha vissuto in famiglia, essa ha versato nella cassa comune la totalità dello stipendio percepito. Quanto all’apporto lavorativo fornito in casa da __________, lo stesso, come si è visto in precedenza (consid. 1c), non può essere considerato trascurabile o di entità ordinaria; la questione non è comunque decisiva, il massiccio apporto finanziario essendo di per sé già sufficiente a giustificare l’indennità.