Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni rilasciate da terzi su un determinato fatto non costituiscono una prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, art. 236 CPC n. 1). Dimentica tuttavia l’appellante che egli stesso ha espressamente confermato la versione della sorella – e quella fornita dalle testi citate – in occasione del proprio interrogatorio formale (verbale 21 novembre 1989, ad 3), in cui ha appunto spiegato che, fin quando ha vissuto in famiglia, essa ha versato nella cassa comune la totalità dello stipendio percepito.