Giusta l’art. 626 cpv. 2 CC, salvo espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a collazione tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi figli per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Secondo giurisprudenza e dottrina, ciò che accomuna tali liberalità è il carattere di dotazione: le stesse sono cioè destinate a creare, assicurare o migliorare l’esistenza del beneficiario (DTF 116 II 673 e richiami; Piotet, SPR, vol. IV/1 pag. 306 segg.). Decisivo è lo scopo della liberalità e non il modo in cui è stata effettuata. L’onere probatorio della destinazione della liberalità incombe a colui che richiede la collazione;