L’ammontare dell’indennità costituisce una questione di apprezzamento e il giudice la determina secondo il diritto e l’equità, in virtù dell’art. 4 CC. Criteri determinanti sono segnatamente l’estensione e l’intensità dei servizi prestati, i benefici ricavati dal creditore, la situazione economica delle parti, le prestazioni effettuate ad altri figli, ritenuto che l’indennità non può eccedere l’attivo della successione e neppure il guadagno netto che il creditore avrebbe potuto percepire occupandosi presso terzi invece che nella comunione domestica (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a ed. Berna 1994, § 31, in particolare n. 31.07; DTF 100 II 437; 109 II 392).