in caso di contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia dell’indennità, il genere e il modo di pagamento. L’indennità può essere fatta valere segnatamente alla morte del debitore, ma al più tardi al momento della divisione dell’eredità di costui (art. 334bis cpv. 1 e 3 CC). L’ammontare dell’indennità costituisce una questione di apprezzamento e il giudice la determina secondo il diritto e l’equità, in virtù dell’art. 4 CC.