{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-111_1995-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17300&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2688f8c101df46b43545ed03a914fd5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:51", "Checksum": "cdc5320ef6584de61854facde86fb2a6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Giusta l’art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili, ritenuto che sono ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, da stabilire entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA; art. 150 CPC). L’esito dei gravami comporta una modifica del giudizio pretorile su questo punto, nella causa n. __________gli attori essendo risultati totalmente vincitori, mentre nella n. __________l’attore avendo ottenuto soddisfazione solo in parte, all’incirca nella misura di un quarto. Ne discende che gli oneri processuali di prima sede, di complessivi fr. 1’800.– sono posti a carico di __________, __________ e __________ __________ nella misura di 1/8 e di __________ __________ __________ per 7/8. Gli appellanti principali chiedono inoltre che le ripetibili stabilite dal primo giudice a loro favore siano aumentate a fr. 10’000.–. Tenuto conto dei valori di causa in gioco (fr. 49’924.– per la causa n. __________, fr. 70’800.– per la causa n. __________), della relativa semplicità delle pratiche, della situazione finanziaria verosimilmente poco florida di __________, invalido (cfr. suo interrogatorio formale ad 4), e visto l’art. 10 vTOA applicabile alla fattispecie, si giustifica di determinare le ripetibili a favore degli appellanti principali in fr. 6’800.– (fr. 49’924.– x 7% + fr. 70’800.– x 6%).\nIn questa sede, per quanto concerne il gravame principale, gli appellanti sono risultati vincitori solo per metà, avendo ottenuto causa vinta sull’ammontare dell’indennità a favore di __________ e sostanzialmente sulle ripetibili di prima sede, ma essendo risultati soccombenti sugli altri punti, così che si giustifica di ripartire le spese e la tassa di giustizia tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili. L’appellante adesivo risulta invece integralmente soccombente, di modo che gli oneri processuali relativi al suo gravame sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli appellati adesivi, in solido, un’adeguata indennità per ripetibili.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia:\n1. L’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:\nI. In parziale accoglimento delle due petizioni, è fatto ordine al notaio divi sore, avv. __________ __________, di iscrivere nell’inventario della comunione ereditaria fu __________ __________ __________ le seguenti pretese:\nb) il credito di __________ __________ __________ nei confronti della massa successoria per un importo di fr. 30’000.– (salvo riserva di riduzione ai sensi dei considerandi), somma dovuta quale indennità per il conferimento al proprio genitore della quasi totalità del guadagno realizzato dalla stessa __________ __________ durante gli anni di convivenza nella comunione domestica paterna e per l’apporto lavorativo da lei fornito a quest’ultima.\nIII. Le spese per entrambe la azioni, con una tassa di giustizia complessiva di fr. 1’800.–. sono poste a carico di __________ __________ __________, __________ e __________ __________ in solido in ragione di 1/8 e per la rimanenza a carico di __________, il quale rifonderà agli appellanti fr. 6’800.– per ripetibili.\nPer il resto la sentenza impugnata rimane invariata.\n2. Gli oneri relativi all’appello principale, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 400.–\nb) spese fr. 50.–\ntotale fr. 450.–\ngià anticipati dagli appellanti, sono posti a loro carico, in solido, nella misura di ½ e dell’appellato per la rimanenza. Le ripetibili sono compensate.\n3. L’appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.\n4. Gli oneri relativi all’appello adesivo, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–\nb) spese fr 50.–\ntotale fr. 650.–\nsono posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà inoltre a __________, __________ e __________ __________, in solido, fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.\n5. Intimazione:\n– avv. __________, __________\n– avv. __________, Studio legale avv. __________ __________, __________\n– __________, __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord e al notaio divisore, avv. __________, __________\nPer la prima Camera civile del Tribunale d’appello\nLa presidente La segretaria"}