{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-111_1995-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17300&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2688f8c101df46b43545ed03a914fd5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:51", "Checksum": "cdc5320ef6584de61854facde86fb2a6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) L’appellante adesivo critica il giudizio pretorile anche in merito alla rifusione delle spese funerarie del genitore, riconosciutegli per fr. 2’162.– oltre interessi, contro i fr. 5’000.– da lui fatti valere. Dal fasicolo processuale risulta invero che l’appellante adesivo ha fatto fronte alle spese funerarie del padre; tuttavia – per quanto risulta dagli atti (doc. G e H inc. __________) – le stesse ammontano a soli fr. 2’162.–, come correttamente accertato dal primo giudice. Anche questa censura si rivela pertanto infondata.\nd) L’appellante adesivo fa valere una pretesa complessiva di fr. 50’000.– per contributi vari asseritamente effettuati a favore del padre, a diversi titoli (manutenzione dello stabile, mantenimento del genitore, versamento di stipendi in famiglia). Il Pretore ha accolto il credito limitatamente a fr. 11’554.– (fr. 11’444.– per i costi di manutenzione e fr. 110.– per il pagamento di tasse relative a fondi già di proprietà del defunto). L’appellante adesivo sostiene di aver fatto fronte personalmente alle spese per le riattazioni dello stabile posto sull’attuale particella n. __________ RF (vecchio n. __________) RF di __________ già di proprietà paterna, eseguite negli anni ‘60 e nel periodo 1979/80. Egli reputa insufficiente l’importo di fr. 11’444.– riconosciutogli a tale titolo dal Pretore, senza tuttavia cifrare la propria pretesa. Dalle tavole processuali risulta invero che nella casa furono svolte opere di ristrutturazione in due diverse riprese – negli anni ‘60 e fine anni ‘70 – come sostenuto dall’appellante adesivo (testi __________, pag. 3; __________ pag. 4; __________ pag. 3; __________ pag.1 seg.; avv. __________–__________ pag. 2 seg.; interrogatorio formale __________ __________ __________ ad 3). In merito ai costi di tali interventi si evince però solamente che l’appellante adesivo ha saldato due fatture della ditta __________ & __________ di fr. 11’300.– e di fr. 144.– (doc. 6 inc. n. __________), pari ai fr. 11’444.– riconosciutigli dal Pretore. Il teste avv. __________–__________ ha sì riferito che un pittore, nel frattempo deceduto, gli avrebbe dichiarato di essere stato pagato dall’appellante per i lavori di pittura relativi allo stabile in questione; tale dichiarazione – di per sé – è tuttavia priva di valore probatorio, sia perché si limita a riportare dichiarazioni di terzi (cfr. consid. 4), sia perché non si esprime sull’ammontare dei costi. Se ne deduce che la decisione pretorile su tale punto deve essere confermata, l’appellante adesivo – cui incombeva l’onere probatorio (art. 8 CC) – non avendo dimostrato di avere fatto fronte a spese superiori.\nIl Pretore ha negato che all’appellante adesivo spettasse un credito per il presunto mantenimento del padre, non potendosi desumere dagli atti che il figlio avesse provveduto finanziariamente al suo mantenimento (sentenza impugnata pag. 17 seg.). Quest’ultimo contesta la conclusione pretorile, facendo valere in questa sede che l’assistenza prestata al genitore consisterebbe soprattutto nelle cure fino al decesso. Dalle tavole processuali non è però possibile determinare con sufficiente precisione quali siano state le prestazioni svolte a favore del padre e neppure risulta il titolo su cui l’appellante adesivo fonda la propria pretesa e tantomeno l’ammontare della stessa. Il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica.\nL’appellante adesivo reputa infine insufficiente anche l’importo di fr. 110.– riconosciutogli dal primo giudice a titolo di pagamento delle tasse di fognatura sull’immobile già di proprietà del padre (fondo n. __________RF di __________). La censura si rivela una volta ancora infondata. Dagli atti – in particolare dalle ricevute prodotte (cfr. doc. V, in dettaglio doc. Vb, Vc, Vf, inc. __________) – risulta infatti che il defunto ha soluto personalmente i propri oneri fiscali; le tasse di fognatura inerenti al citato fondo n. __________per il periodo 1971–1976 sono invece state pagate dal figlio – divenuto proprietario dell’immobile nel 1971 a seguito della nota donazione (doc. B1–B6 inc. n. __________) – come risulta dalle relative ricevute (doc. VH, VI inc. n. __________). Egli ha quindi diritto alla rifusione di tali spese, di complessivi fr. 110.–, correttamente riconosciutigli dal Pretore. Un importo superiore per contro non si giustifica. L’appellante adesivo non ha dimostrato infatti di avere in altro modo fatto fronte a oneri fiscali del padre. In particolare non risulta concludente la deposizione del teste avvocato __________–__________– municipale del comune di __________ dal 1972 al 1984 e legale dell’appellante adesivo – secondo cui i tributi comunali di qualsivoglia natura venivano pagati da __________ __________, poiché generica e in contrasto con le altre emergenze processuali.\nIII. Sulle spese"}