{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-111_1995-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17300&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2688f8c101df46b43545ed03a914fd5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:51", "Checksum": "cdc5320ef6584de61854facde86fb2a6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Nel caso concreto le due liberalità consistono nel fondo sul quale sorge la casa di abitazione del defunto (fondo n. __________, attuale n. __________, RF di __________: doc. B1–B7, fascicolo rosa documenti inc. n. __________) e della quota di comproprietà di 1/5 sul fondo n. __________ RF di __________o, di una superficie di 2500 m2 con un prato vitato di 2473 m2 e un cespugliato (doc. C1–C7, fascicolo ibidem). Ora, con la donazione al figlio della propria casa di abitazione e della quota di comproprietà su di un fondo coltivabile, il defunto ne ha indubbiamente agevolato l’esistenza disponendo così il beneficiario di una casa (divenuta peraltro sua abitazione coniugale: appello adesivo pag. 17) e di una quota di comproprietà su di un terreno che garantisce introiti supplementari. Ciò, come detto, è decisivo per conferire alle liberalità il carattere di dotazione, mentre è irrilevante il fatto che – come asserisce l’appellante – il genitore abbia voluto ringraziarlo per l’aiuto prestatogli. Ne discende che la decisione pretorile di assoggettare all’obbligo di collazione i noti beni deve essere confermata, mancando un’espressa disposizione contraria del defunto, così che l’appello su questo punto dev’essere respinto.\n4. L’appellante critica il giudizio pretorile anche in merito all’indennità di fr. 15’000.– riconosciuta a __________ __________ __________ ai sensi dell’art. 334 CC. A parer suo, il credito di fr. 30’000.– avrebbe dovuto essere integralmente respinto, l’istruttoria non avendo consentito di appurare l’effettivo versamento nella cassa comune dello stipendio della sorella, e quest’ultima essendosi limitata a svolgere in casa le ordinarie faccende domestiche e null’altro. Le argomentazioni sono pretestuose.\nIn merito al conferimento del guadagno alla famiglia, è vero che le dichiarazioni rese in tal senso dalle testi __________, __________ e __________ __________ si fondano su quanto a loro riferito dalla madre di __________, così che – di principio – alle stesse non può essere conferito valore probante. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni rilasciate da terzi su un determinato fatto non costituiscono una prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, art. 236 CPC n. 1). Dimentica tuttavia l’appellante che egli stesso ha espressamente confermato la versione della sorella – e quella fornita dalle testi citate – in occasione del proprio interrogatorio formale (verbale 21 novembre 1989, ad 3), in cui ha appunto spiegato che, fin quando ha vissuto in famiglia, essa ha versato nella cassa comune la totalità dello stipendio percepito. Quanto all’apporto lavorativo fornito in casa da __________, lo stesso, come si è visto in precedenza (consid. 1c), non può essere considerato trascurabile o di entità ordinaria; la questione non è comunque decisiva, il massiccio apporto finanziario essendo di per sé già sufficiente a giustificare l’indennità.\nSu questo punto l’appello deve quindi essere respinto.\n5 a) L’appellante adesivo censura il mancato riconoscimento da parte del Pretore di due crediti, rispettivamente di fr. 5’000.– (oltre interessi) per l’asserita estinzione con propri mezzi di un mutuo ipotecario di pari importo conferito al defunto dalla Arciconfraternita S. __________ di __________ e di fr. 2’800.– per gli interessi su tale mutuo, da lui soluti personalmente. La critica è infondata.\nLe risultanze istruttorie non consentono di giungere alle conclusioni dell’appellante adesivo. Infatti, il cassiere della confraternita (teste __________) ha dichiarato di ignorare l’identità chi ha pagato gli interessi e rimborsato il mutuo e dalle ricevute prodotte agli atti (doc. C fascicolo documenti inc. __________) nulla si evince al riguardo. È vero che la lettera dell’avvocato __________ __________ (doc. A inc. __________), secondo la quale __________ __________ __________ avrebbe pagato il debito ipotecario gravante la sostanza oltre gli interessi, sembrerebbe suffragare la tesi dell’appellante adesivo. Nondimeno, come giustamente rilevato dal Pretore, lo scritto non precisa ancora di quale debito ipotecario si trattasse. Oltre a ciò non vi sono elementi per concludere che a tali oneri __________ abbia fatto fronte con mezzi propri, se solo si considera che nel periodo in questione (1951–1964), per sua stessa ammissione, egli medesimo e la sorella __________ conferivano il loro intero guadagno alla cassa comune familiare (interrogatorio formale ad 3) e non risulta che egli disponesse di altri redditi.\nb) L’appellante adesivo postula la rifusione di fr. 8’000.–, corrispondenti a spese mediche per trattamenti di cui avrebbe beneficiato il padre, contro i fr. 2’897.15 (oltre interessi) riconosciutigli dal Pretore. Una volta ancora il giudizio pretorile resiste alla critica. Dall’istruttoria emergono infatti pagamenti da parte dell’appellante di soli fr. 2’897,15 alla Clinica Luganese e al dottor __________ (doc. D inc. n. __________). Gli altri versamenti risultano invece effettuati dal defunto (doc. E, F inc. cit.). In merito alla deposizione del teste dottor __________ (verbale 14 marzo 1989), bisogna convenire con __________ che la stessa contiene chiaramente un’inesattezza, non essendo possibile che l’onorario del medico sia stato saldato dalla moglie del paziente, all’epoca già defunta. Nondimeno, ciò ancora non dimostra che la nota fu effettivamente saldata dall’appellante adesivo."}