{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-111_1995-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17300&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2688f8c101df46b43545ed03a914fd5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:51", "Checksum": "cdc5320ef6584de61854facde86fb2a6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nOra, tale riduzione non appare giustificata, l’importo richiesto risultando già relativamente modesto. Basti pensare all’importanza dell’apporto finanziario prestato – l’intero stipendio per la durata di 24 anni – e al fatto che adeguando la somma di fr. 144’000.– al rincaro intervenuto al mese di maggio 1985 (data della petizione), si ottiene un importo di fr. 310’418.– (144’000 x punti 225.7 : punti 104.7), di modo che l’indennità postulata non giunge neppure a 1/10 delle prestazioni fornite. Pur considerando i vantaggi che l’attrice ha conseguito dalla vita in famiglia – i costi essendo notoriamente inferiori in caso di convivenza tra più persone – non va disatteso che l’indennità citata corrisponde, come si è visto, a una piccola parte delle prestazioni accordate. Va pure considerato che la creditrice sarebbe riuscita, secondo ogni verosimiglianza, a risparmiare tale importo anche se non avesse convissuto in famiglia e che essa ha contribuito anche con un apporto lavorativo in famiglia considerevole, essendosi occupata quotidianamente delle faccende domestiche (teste __________ __________, interrogatorio formale __________ __________ __________, ad 1). Si giustifica quindi, alla luce di tutte le circostanze del caso, di riconoscere in favore di __________ un credito di fr. 30’000.– in accoglimento dell’appello. Rimane riservata una riduzione a un importo corrispondente all’attivo della successione, qualora lo stesso dovesse rivelarsi inferiore.\n2 a) Il Pretore ha riconosciuto a __________ i seguenti crediti nei confronti della successione: fr. 2’897.15 (oltre interessi) per spese mediche di cui ha beneficiato il defunto, fr. 2’162.– (oltre interessi) per le spese funerarie del genitore, fr. 11’444.– (oltre interessi) per la manutenzione dello stabile ricevuto in donazione ma soggetto a collazione e fr. 110.– (oltre interessi) per oneri fiscali pagati per conto del padre. Gli appellanti censurano tale giudizio, __________ non avendo sufficientemente dimostrato di avere fatto fronte a tali oneri con mezzi finanziari propri; egli avrebbe in realtà saldato le fatture disponendo di un libretto di risparmio della famiglia e di una somma incassata da un’assicurazione spettante alla famiglia. La censura è infondata.\nb) Il Pretore ha correttamente accertato che gli oneri citati sono stati sopportati personalmente da __________, come risulta in particolare dalle ricevute dei cedolini di versamento agli atti (doc. D, G, H, I, VH, VI, VI inc. n. __________). Toccava se del caso ai qui appellanti (art. 8 CC) dimostrare che a tali oneri la controparte ha fatto fronte attingendo a fondi comuni, sia al libretto di risparmio sia all’indennità assicurativa percepita, così che nulla le spetterebbe per le spese affrontate. Ciò non è però avvenuto. In particolar modo, non ha potuto essere appurata l’esistenza del citato libretto di risparmio (cfr. decreto di edizione 19 settembre 1991 e lettera avv. __________–__________ alla Pretura del 10 ottobre 1991), quand’anche qualche dubbio in proposito appaia legittimo (cfr. lettera lic. iur. __________ __________ del 14 settembre 1973 3° capoverso, doc. 2 inc. __________); in ogni caso, spettava agli attori provare in quale misura la controparte ne risultava arricchita, e che proprio tali fondi erano serviti ai pagamenti in questione. Quanto alla citata indennità assicurativa di fr. 16’770.–, che __________ ha invero ricevuto (cfr. lettera 13 giugno 1972 avv. __________, doc. 1 inc. __________), non risulta che, pagate le fatture e liquidate le pretese dei coeredi (come indicato nel documento or ora citato), gli sia rimasta un’eccedenza, e che con l’eccedenza egli abbia pagato le note fatture. Così stando le cose, la sentenza pretorile resiste alla critica.\nII. Sull’appello adesivo\n3 a) Il Pretore ha ritenuto che i fondi donati dal defunto al figlio __________ __________ (fondo n. __________– ora n. __________– e quota parte in comproprietà sul fondo n. __________RF di __________) sono soggetti a collazione. L’appellante adesivo contesta tale conclusione, affermando che le citate donazioni non avrebbero il carattere di “dotazioni”, non essendo destinate ad assicurare o migliorare l’inserimento nella vita del figlio, bensì a ringraziarlo per il sostegno e l’aiuto fornito al padre. L’assunto non può essere condiviso.\nb) Giusta l’art. 626 cpv. 2 CC, salvo espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a collazione tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi figli per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Secondo giurisprudenza e dottrina, ciò che accomuna tali liberalità è il carattere di dotazione: le stesse sono cioè destinate a creare, assicurare o migliorare l’esistenza del beneficiario (DTF 116 II 673 e richiami; Piotet, SPR, vol. IV/1 pag. 306 segg.). Decisivo è lo scopo della liberalità e non il modo in cui è stata effettuata. L’onere probatorio della destinazione della liberalità incombe a colui che richiede la collazione; nondimeno, il carattere di “dotazione” è sempre riconosciuto quando l’esistenza è oggettivamente facilitata dalla liberalità in questione, e ciò quand’anche sia stata effettuata con altri intendimenti (Piotet, op. cit., pag. 308 seg.)."}