{"Signatur": "TI_TRAC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-11-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_001_11-1995-111_1995-11-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17300&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2688f8c101df46b43545ed03a914fd5c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["11.1995.111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:08:51", "Checksum": "cdc5320ef6584de61854facde86fb2a6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.11.1995 11.1995.111\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Congiunte le cause per l’istruttoria e esperita la stessa, con sentenza unica del 17 agosto 1993 il Pretore ha fatto ordine al notaio divisore di iscrivere nell’inventario della successione l’obbligo di collazione dei beni donati dal defunto al figlio __________ __________ (con obbligo per quest’ultimo di conferire tali beni alla massa successoria, rispettivamente di vedersi imputare il loro valore sulla propria quota di eredità, a sua scelta), oltre a un credito di fr. 15’000.– in favore di __________ __________ __________ quale indennità per il conferimento dei propri guadagni al genitore durante la convivenza nella sua comunione domestica, e ai crediti in favore di __________ __________ __________, ossia fr. 2’897,15 (oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1974) per le spese di cura del padre, fr. 2’162.– (oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1975 su fr. 861.– e dal 27 ottobre 1974 su fr. 1’301.–) per spese funerarie, fr. 11’444.– (oltre interessi al 5% dal 27 novembre 1979 su fr. 11’300.– e dal 8 febbraio 1980 su fr. 144.–) per la manutenzione dello stabile donatogli dal padre e fr. 110.– (oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1974) per il pagamento di tasse relative a tale immobile. Il giudice ha posto le spese e la tassa di giustizia di fr. 1’800.– a carico di __________, __________ e __________ __________ per un quarto e di __________ __________ __________ per i rimanenti tre quarti, condannando inoltre quest’ultimo a rifondere ai citati coeredi un’indennità di fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.\nE. Il 30 agosto 1993 __________, __________ e __________ __________ hanno dedotto in appello il giudizio pretorile, postulandone la riforma nel senso di accogliere la loro petizione e di respingere quella avversaria, con oneri processuali a carico della controparte, tenuta pure alla rifusione a loro favore di fr. 10’000.– per ripetibili.\nF. __________ ha proposto la reiezione del gravame e con appello adesivo del 4 ottobre 1993 chiede a sua volta di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere la sua petizione e di respingere su ogni punto quella avversaria, con protesta di spese e ripetibili.\nG. Nelle osservazioni del 22 ottobre 1993 gli appellanti principali postulano la reiezione del gravame di controparte.\nConsiderato\nin diritto:\nI. Sull’appello principale\n1 a) Gli appellanti postulano dapprima l’inserimento nell’inventario successorio del credito di fr. 30’000.– fatto valere da __________ __________ __________ a titolo di indennità secondo l’art. 334 CC per avere essa, durante la convivenza con i genitori e sull’arco di 24 anni, conferito nella cassa familiare l’intero suo reddito per complessivi fr. 144’000.– e per avere prestato il suo lavoro nell’economia domestica. A torto infatti il Pretore avrebbe accolto la pretesa limitatamente a fr. 15’000.–. L’argomentazione del primo giudice, secondo cui un importo superiore non si giustificherebbe, avendo __________ beneficiato della convivenza con i genitori fino al giorno del matrimonio (__________1967), sarebbe smentita dai fatti.\nb) Giusta l’art. 334 CC i figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro o i loro guadagni, possono chiedere un’equa indennità (cosiddetto Lidlohn); in caso di contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia dell’indennità, il genere e il modo di pagamento. L’indennità può essere fatta valere segnatamente alla morte del debitore, ma al più tardi al momento della divisione dell’eredità di costui (art. 334bis cpv. 1 e 3 CC). L’ammontare dell’indennità costituisce una questione di apprezzamento e il giudice la determina secondo il diritto e l’equità, in virtù dell’art. 4 CC. Criteri determinanti sono segnatamente l’estensione e l’intensità dei servizi prestati, i benefici ricavati dal creditore, la situazione economica delle parti, le prestazioni effettuate ad altri figli, ritenuto che l’indennità non può eccedere l’attivo della successione e neppure il guadagno netto che il creditore avrebbe potuto percepire occupandosi presso terzi invece che nella comunione domestica (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a ed. Berna 1994, § 31, in particolare n. 31.07; DTF 100 II 437; 109 II 392).\nc) Il Pretore ha accertato che fino a quando ha vissuto in famiglia (cioè fino a quando si è sposata, il __________ 1967) __________ __________ ha versato nella cassa comune l’intero reddito da lei percepito presso la __________ __________ di __________, per complessivi fr. 144’000.– (doc. A inc. n. __________), contribuendo in modo sostanziale al mantenimento della famiglia. Inoltre essa avrebbe fornito un apporto lavorativo. Egli ha ridotto nondimeno l’indennità richiesta di fr. 30’000.– a fr. 15’000.– per tenere conto dei benefici da lei stessa ricavati dalla convivenza."}