L’omissione del dibattimento finale, in una procedura orale come quella di camera di consiglio, comporta la nullità della sentenza per insanabile violazione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 Cost. (Rep 1984 394; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 410 n. 2). L’appello deve quindi essere accolto e l’incarto rinviato al Pretore affinché indica il contradditorio sull’eccezione e, ove respingesse l’eccezione, rinvii le parti alla procedura accelerata in conformità con l’art. 372 CPC. 7. Spese e ripetibili dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv.