L’assunzione di prove implica tuttavia la convocazione delle parti per il dibattimento finale sia sull’eccezione (art. 100 CPC) sia sul merito (art. 368 CPC), che in concreto non è avvenuto. L’omissione del dibattimento finale, in una procedura orale come quella di camera di consiglio, comporta la nullità della sentenza per insanabile violazione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 Cost. (Rep 1984 394; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 410 n. 2).